CONDOMINO MOROSO
Cassazione 282/2006
L'Amministratore non può offendere un condomino solo perché in ritardo con i pagamenti, altrimenti rischia una condanna penale per il reato di diffamazione. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna inflitta dalla Corte di Appello de L'Aquila all'Amministratore di un condominio che, rivolgendosi ad uno dei condomini che si era rifiutato di pagare la quota per l'adeguamento dell'impianto elettrico fino a quando non fossero stati ultimati i lavori, lo aveva apostrofato come "anarcoide che intralcia e fomenta". Secondo la Suprema Corte il comportamento dell'Amministratore, anche in considerazione delle giustificazioni addotte dal condomino al proprio rifiuto di pagare, era sfociato in un attacco personale, nel dileggio e nel discredito della persona, configurando una vera e propria diffamazione